Legge del 1990 numero 287 art. 3


E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, ed inoltre è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di
vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi
al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno
dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così
da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per
loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna
connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

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