Legge del 1990 numero 287 art. 12


L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e
quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da
chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni
rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli
articoli 2 e 3.
L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del
Ministro delle partecipazioni statali ( Ora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica), ad indagini conoscitive di
natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli
scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

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