Legge del 1990 numero 287 art. 2


Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati
tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di
disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il
gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi
al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti,
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così
da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per
loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto
con l'oggetto dei contratti stessi.
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

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