Legge del 1990 numero 287 art. 9


La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del
monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa
incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di
beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il
divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della
società controllante e delle società controllate.
L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle
disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è
stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa
nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore
delle telecomunicazioni.

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