Legge del 1990 numero 287 art. 17


L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo
16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la
realizzazione della concentrazione fino alla conclusione
dell'istruttoria.
La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di
un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non
eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

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