Legge del 1990 numero 287 art. 8


Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano
sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente
partecipazione statale.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano
alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione
di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime
di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso
all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

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