Legge del 1990 numero 287 art. 22


L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o
regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato
quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed
enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o
regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un
mercato a restrizioni quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di
condizioni di vendita.

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