Legge del 1990 numero 241 art. 23


AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO (Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15)
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
(Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1990 numero 241 art. 23"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti