Legge del 1990 numero 241 art. 10


DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO (Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15)
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

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