Legge del 1990 numero 241 art. 13


AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE (Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45)

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