Legge del 1990 numero 241 art. 1


CAPO I Princìpi (PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA) (Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.
(Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69)
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
(Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15)
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
(Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69 e dal comma 37 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190)
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

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