Legge del 1985 numero 222 art. 75


Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e
in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae
Sedis.
L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano,
nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.
Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo
II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento
canonico è la Conferenza episcopale italiana.

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