Legge del 1985 numero 222 art. 71


Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto
continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la
competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le
attività dirette a scopi di culto.
Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non
sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma
dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2
dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del
medesimo articolo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 222 art. 71"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti