Legge del 1985 numero 222 art. 65


Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso
di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione
dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati,
investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

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