Legge del 1985 numero 222 art. 57


L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al
Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione
generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo
dei prefetti.
Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.
Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione,
nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto
da:
il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
il Direttore generale degli affari dei culti;
2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
1 componente designato dal Ministro per i beni e le attività
culturali;
3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate
con apposito regolamento.

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