Legge del 1985 numero 222 art. 53


Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto
cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati
dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi
22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al
primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non
possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto
di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del
contributo.
Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere
estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità
ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle
somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione
del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui
all'articolo 38.
Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono
nulli.

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