Legge del 1985 numero 222 art. 50


I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni
del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella
città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al
personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti
l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e
il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex
economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e
bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di
istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002,
n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso
dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al
capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni
finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle
previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di
eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti.
Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato
dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le
maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa
speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni
medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e
spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma
precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il
culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei
Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori
pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi,
concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto
all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla
Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire
3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno
1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti
norme.
Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi
in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono
secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del
tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento
degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento
dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui
all'articolo 21, terzo comma.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue
annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno
finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.

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