Legge del 1985 numero 222 art. 43


Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di
ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione
consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i
criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle
somme ricevute a norma dell'articolo 35.

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