Legge del 1985 numero 222 art. 42


Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di
ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di
previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui
all'articolo 35, secondo comma.
L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione,
provvede alle erogazioni necessarie.

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