Legge del 1985 numero 222 art. 36


Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del
codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a
quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai
sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il
sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere
della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta
autorizzazione.

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