Pagamento dei debiti ereditari (comunione ereditaria )



La disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari (a differenza rispetto a quella relativa ai crediti: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15894/2014). risulta espressamente prevista dall'art.752 cod.civ.. Ai sensi della detta disposizione ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta. In tema di debiti ereditari non può dirsi dunque operativa la regola della solidarietà propria delle obbligazioni nota1 .
Giova osservare come, a rigore, si possa distinguere tra debiti ereditari in senso proprio, in quanto maturati in capo al defunto e pesi relativi all'eredità, che cioè sorgono successivamente al tempo di apertura della successione (come le spese funerarie: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 1994/2016).
Ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti soltanto in proporzione della propria quota: egli risponderà della quota parte di debito ereditario in base agli ordinari principi in tema di responsabilità personale ed illimitata ex art.2740 cod.civ.
. Queste regole operano anche a livello processuale. Ne segue che, nell'ipotesi in cui venga instaurato un giudizio da parte del creditore, non si determina litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto (Cass. Civ. Sez.III, 5100/06).
Tuttavia il coerede compulsato dal creditore ha l'onere di eccepire la natura parziaria dell'obbligazione che gli fa capo, diversamente palesandosi legittima la richiesta del creditore relativamente all'intero debito (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6431/2015; Tribunale di Napoli, 21 aprile 2005). D'altronde il valore della causa ex art. 11 c.p.c. va invece computato sull'intera passività (Cass. Civ. Sez. III, 20338/07). La regola vale anche nell'ipotesi di debiti tributari: cfr.CTR Palermo, Sez. XXV, 439/2015 in riferimento al pagamento della TARSU già facente capo al de cuius.
In ogni caso è inoltre salva l'ipotesi in cui il chiamato abbia accettato con beneficio d'inventario, situazione nella quale si produce la limitazione della responsabilità intra vires hereditatis.
Vi sono eccezioni. Non viene seguito il principio della divisione pro quota del debito ogniqualvolta il testatore abbia diversamente disposto (art. 752 cod.civ.). In altre parole il de cuius può aver espressamente previsto che i coeredi rispondano dei debiti ereditari solidalmente tra loro. Si tratterebbe di una sorta di legato a favore dei creditori, dal momento che a questi verrebbe così attribuito il diritto di rivolgersi nei confronti di uno solo degli eredi per ottenere l'intero pagamento del debito, anziché dovere rivolgersi a ciascuno dei coeredi onde ottenere la rispettiva quota. Ovviamente colui che avesse estinto l'intero debito sarebbe titolare del diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi. Eccezioni alla proporzione della responsabilità personale nei confronti dei creditori discendono anzitutto dal fatto che il testatore abbia concretamente provveduto a ripartire i debiti in maniera diversa nell'ambito dei propri eredi. Ciò si verifica, ad esempio, qualora il disponente avesse posto a carico di uno soltanto tra i coeredi l'intero pagamento del debito. La cosa non pregiudica il diritto dei creditori di rivolgersi ai singoli coeredi allo scopo di soddisfare il proprio diritto o in maniera proporzionale a quanto dai singoli coeredi ricevuto ovvero per l'intero nei confronti di uno solo di essi (nel caso il testatore abbia disposto la solidarietà passiva tra i coeredi). In altri termini, la citata disposizione del testatore produce effetto soltanto nell'ambito del rapporto interno tra i coeredi nota2 . Colui al quale spetta il pagamento di tutti i debiti non avrà azione di rivalsa nei confronti degli altri coeredi per il pagamento da lui effettuato. Ancora si ponga mente all'eventualità in cui i beni d'uno tra i coeredi siano vincolati ad una garanzia reale: il caso è previsto espressamente per l'ipoteca dall'art. 754 cod.civ., ma ad analoga soluzione si perviene anche in materia di pegno. Le stesse conseguenze si produrranno ogniqualvolta l'oggetto del debito sia rappresentato da una cosa determinata che perviene alla quota di uno soltanto dei coeredi (art. 1315 cod.civ.), ovvero venga in esame una prestazione altrimenti indivisibile per le quali si può dire operativa l'inversa regola della solidarietà passiva (artt. 1316 cod.civ. e 1318 cod.civ. ).
In ognuna di queste ipotesi mentre nel rapporto tra creditore e coerede quest'ultimo è tenuto a subire l'aggravio per l'intero valore dei beni vincolati, nell'ambito dei rapporti interni tra coeredi la passività deve essere proporzionalmente ripartita fra i medesimi, essendo praticabile internamente la rivalsa di colui che ha sopportato il peso del debito verso gli altri coeredi, ovviamente per la parte di ciascuno. Qualora taluno di costoro fosse insolvente, la relativa quota di debito dovrebbe essere suddivisa in proporzione fra tutti gli altri coeredi condebitori (cfr. l'art. 755 cod.civ. che letteralmente si riferirebbe soltanto all'ipotesi di un debito ipotecario).
Cosa riferire dell'ipotesi in cui il coerede, possessore dei beni ereditari, abbia effettuato spese sul bene comune apportandovi migliorie? E' stato deciso al riguardo come egli possa essere considerato in sede divisionale gestore di affari altrui, spettandogli in tale veste (e non già ai sensi dell'art.1150 cod.civ.) il rimborso delle erogazioni effettuate (Cass. Civ., Sez. VI-II, 16206/13).
Da ultimo occorre fare cenno all'ulteriore problematica che riguarda l'obbligazione in relazione alla quale il de cuius già rivestiva la figura di condebitore solidalmente obbligato con altri. Ovviamente in questa ipotesi gli eredi dovranno rispondere verso il creditore per l'intero debito, per tale intendendosi quello contratto dal defunto solidalmente insieme ad ulteriori soggetti passivi.

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.640 e Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.717.
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nota2

Forchielli-Angeloni, Della divisione (artt.713-768), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.474 e Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol. XII, Torino, 1982, p.189.
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Bibliografia

  • AZZARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972

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