Legge del 1985 numero 222 art. 32


Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a
favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto
diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si
apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da
questo accettata prima dell'estinzione.
Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa
parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla
parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

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