Legge del 1985 numero 222 art. 27


L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del
clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative
autonome per il clero.
Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme
statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle
necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita
ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti
sufficienti di reddito.

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