Legge del 1985 numero 222 art. 22


L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del
clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dei relativi provvedimenti canonici.
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al
riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti
diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano
emanati entro il 30 settembre 1989.

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