Legge del 1985 numero 222 art. 21


In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con
decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del
clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.
Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere
costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini
delle presenti norme, a quelli diocesani.
La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine,
l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di
integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 222 art. 21"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti