Legge del 1978 numero 194 art. 21


Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice
penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di
ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a
rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi
previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del
codice penale.

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