Legge del 1975 numero 644 art. 22


Chiunque asporta da un cadavere a scopo di trapianto parti il cui
prelievo è vietato dalla presente legge, è punito con la reclusione
fino a due anni.
La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della
protessione fino ad un anno, se il colpevole è persona che esercita
la professione sanitaria.

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