Legge del 1913 numero 89 art. 70




CAPO IV Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e del rilascio di copie e di documenti (Rubrica così sostituita dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110)

1. Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti, gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
2. Rilascerà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli artt. 47 e 72.

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