Legge del 1913 numero 89 art. 61


CAPO II Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori
1. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:
a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.
2. A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.
3. I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
4. I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.

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