Legge del 1913 numero 89 art. 129


1. Le ispezioni sono eseguite:
a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell'archivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili può conferire l'incarico al conservatore di altro archivio;
b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.
2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate.
3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.
(Articolo prima modificato dall’art. 5, L. 17 maggio 1952, n. 629, come modificato dall’art. 4, L. 19 luglio 1957, n. 588, e poi così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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