Pubblicità del repertorio notarile




Il repertorio notarile pur essendo per alcuni aspetti un atto pubblico, contiene degli elementi che non possono essere liberamente diffusi, né tantomeno può essere chiesto al notaio renderli pubblici estraendone copia nota1.

La parte (dell'atto) può liberamente richiedere copia o estratto dell'annotazione che lo riguarda, mentre nelle altre ipotesi sarà il Presidente del Tribunale ad autorizzare il notaio al rilascio di copia del repertorio nota2.

Tale impostazione, peraltro suffragata da una costante prassi applicativa, è stata oggetto di una totale rivisitazione nell'ambito del D. Lgs. 249/06, cha riformato l'intero procedimento disciplinare.

In tale contesto, secondo quanto stabilito dal nuovo art. 93 bis l.n. (introdotto con l'art. 10 del cit. D.Lgs. e modificato dall’art. 1, comma 139, lettere c) e d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016), i Consigli notarili, nell'ambito delle prerogative e facoltà concesse dalla legge in sede di controllo dell'attività notarile, possono - tra l'altro - esaminare e richiedere copia degli estratti repertoriali dei notai del Distretto, e ciò anche fuori dal controllo ordinario biennale disposto ai sensi degli artt. 128 e 129 l.n..

Tale nuovo incisivo potere di controllo si ricollega alla piena competenza riconosciuta al Consiglio notarile di procedere alla verifica dell'attività notarile, anche sotto il profilo semplicemente deontologico.

La richiesta di esame o di estrazione della copia degli estratti repertioriali deve necessariamente essere avanzata presso l'Archivio competente, assieme agli estremi della comunicazione effettuata nei confronti del notaio della procedura in atto, in modo da consentire al notaio oggetto del controllo di essere a conoscenza dell'indagine in atto da parte del proprio Consiglio notarile.

Note

nota1

Prima della modifica apportata col D.Lgs. 249/06, il divieto riguardava anche il Presidente del Consiglio notarile fuori dal momento ispettivo disciplinato dall'art. 128 l.n., nonostante quanto previsto dall'art. 267 reg. not..
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nota2

In sede di contenzioso penale se il repertorio è considerato corpo del reato o mezzo mediante il quale si è portato a compimento il reato, risulta normalmente sequestrabile, da parte del giudice, come ogni altro documento, senza possibilità di farne copia conforme.
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