Legge del 1865 numero 2359 art. 91


L'area degli edifizi ed i terreni sui quali è proibito di
edificare, come l'area pubblica sulla quale devonsi estendere le
fabbricazioni dei privati, non cessano dall'appartenere al rispettivo
proprietario, finché non sia eseguito il deposito od il pagamento
delle indennità determinate a seconda degli artt. 39 e 40.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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