Legge del 1865 numero 2359 art. 89


Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i
proprietari dei terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo far
nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, sia
per volontà loro, sia per necessità, debbono uniformarsi alle norme
tracciate nel piano.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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