Legge del 1865 numero 2359 art. 81


Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante
un'ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per
l'esecuzione dell'opera pubblica.
Quest'ipoteca dovra essere iscritta nei modi e nei termini
stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche
legali.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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