Legge del 1865 numero 2359 art. 70


Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante
l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi
non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo
occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità,
è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento
dei maggiori danni.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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