Legge del 1865 numero 2359 art. 56


Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al
pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire
le indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più
diligente, dal Tribunale competente a termine delle leggi civili.
Quando per altro le indennità non eccedono la somma di 1000 lire
(Importo così aumentato dall'art. 36 r.d. 8 febbraio 1923, n.
422. Vedi, ora, la l. 3 aprile 1926, n. 686), potranno essere pagate al proprietario, salvi i diritti dei
terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che
all'art. 5 della presente legge ( Articolo così sostituito dalla l. 18 dicembre 1879, n. 5188. Il regolamento non è mai stato emanato).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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