Legge del 1865 numero 2359 art. 55


Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione
dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per la iscrizione
dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra il fondo
espropriato, né siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra
tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di
distribuire la indennità, il Prefetto, udito il Consiglio di
prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al
proprietario espropriato od agli aventi diritto (Vedi, ora, la l. 3 aprile 1926, n. 686).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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