Legge del 1865 numero 2359 art. 51


Il decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a
cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai
proprietari espropriati.
Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione
suddetta, può proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le
sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione
delle spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al
Prefetto, quanto all'espropriante.
Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai
Tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente
stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti
dell'art. 54.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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