Legge del 1865 numero 2359 art. 46


E' dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali
dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di
servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla
perdita o dalla diminuzione di un diritto.
La privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse
diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare
l'indennità.
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle
servitù stabilite da leggi speciali.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 46"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti