Legge del 1865 numero 2359 art. 22


Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni
indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli
attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca
direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.
La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa
nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con
posteriore reale decreto (Vedi, ora, art. 34, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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