Codice Civile art. 2765


CREDITI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI MEZZADRIA E DI COLONIA
1. Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
2. Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
3. Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell' articolo 2764.

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