La prestazione che viene offerta in luogo di quella dedotta originariamente in obbligazione può consistere in denaro, beni mobili o immobili, altri diritti, tra i quali il credito che il debitore vantasse nei confronti di un terzo.
La dinamica concreta della
datio in solutum procede dunque in relazione alla natura di quanto ne costituisce l'oggetto. Se essa consistesse nel trasferimento della proprietà di un immobile dovrà essere effettuata in forza di scrittura privata autenticata o atto pubblico successivamente trascritto (artt.
1350 e
2643 cod. civ.).
Trattandosi dell'offerta di un diritto di credito con funzione solutoria, l'art.
1198 cod. civ. prevede una peculiare disciplina che tiene conto delle particolarità del meccanismo reale
nota1 della
datio in solutum, coniugandolo con gli effetti delle due modalità di cessione del credito (
pro soluto o
pro solvendo ).
La norma prevede infatti che, quando non risulti una diversa volontà delle parti, l'obbligazione si estingua solo in forza dell'effettiva riscossione del credito da parte del creditore. La regola vale anche quando la cessione intervenga mediante girata di un titolo di credito (Cass. Civ. Sez. II,
9827/92 ).Ciò significa che la mera cessione del credito intercorsa tra debitore e creditore nell'ambito della
datio in solutum viene effettuata
pro solvendo (cfr. per le conseguenze in tema di imposte dirette:
Cass. Civ. Sez. V, ord. 19746/2021). Soltanto quando il debitore ceduto effettuerà il pagamento nelle mani del creditore si potrà infatti dire che la funzione solutoria della
datio in solutum si sia realizzata
nota2. In pratica il credito originario destinato ad estinguersi con la datio deve considerarsi come inesigibile per tutto il tempo utile ad escutere fruttuosamente il debitore ceduto. Soltanto nell'ipotesi di insolvenza di costui il creditore potrà rivolgersi al suo debitore, vale a dire al cedente (Cass. Civ. Sez.III,
6558/05). In ogni caso sarà il creditore cessionario che intenda agire nei confronti del debitore cedente a dover dare la prova dell'insolvenza del debitore ceduto escusso infruttuosamente nonché del difetto di una propria negligente condotta nell'intrapresa di azioni contro costui (Cass. Civ., Sez.III,
3469/07 ).
E' comunque salva una diversa intesa tra le parti: che cioè esse abbiano voluto porre in essere una cessione pro soluto . In tal caso l'efficacia estintiva della prestazione in luogo di adempimento interverrà solo all'atto della cessione, non già nel momento del pagamento da parte del debitore ceduto
nota3 . Anche in questa ipotesi, pur verificandosi immediatamente l'estinzione dell'obbligazione, si avrà
datio in solutum (appunto perché le parti intendono così perseguire una causa
solvendi ) e non novazione oggettiva, la quale avrebbe luogo qualora le parti facessero corrispondere all'estinzione dell'obbligazione originaria la costituzione di un
nuovo credito fra le parti
nota4.
Se la prestazione eseguita in luogo di adempimento consiste nel trasferimento della proprietà di una cosa, il debitore è tenuto alla
garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme dettate per il contratto di vendita. Questo vale a confermare il fatto che la
datio in solutum non produce novazione, permanendo intatte le caratteristiche dell'obbligazione. Tuttavia il creditore ha, in questo caso, la possibilità di pretendere la prestazione originaria unitamente al risarcimento dei danni
nota5 (II comma art.
1197 cod. civ. ); la permanenza dell'originaria obbligazione non giunge comunque al punto di riguardare anche le garanzie di terzi che la assistessero. L'ultimo comma dell'art.
1197 cod. civ. dispone infatti che esse non rivivono. A questo proposito la costruzione teorica più soddisfacente è nel senso di ritenere che, in virtù del trasferimento del diritto sul bene, si è determinata l'estinzione dell'obbligazione originaria
nota6 . La possibilità per il creditore di esigere la antica prestazione implica che si abbia
una eccezionale reviviscenza dell'obbligazione originaria nota7. L'alternativa consisterebbe nel considerare non estinta l'obbligazione originaria, la quale dunque potrebbe essere riportata in auge in esito alla scelta del debitore. Un tale meccanismo implicherebbe l'efficacia novativa della vendita, efficacia disponibile da parte del creditore a seconda delle vicende contrattuali.
Note
nota1
Sostengono la natura reale della
datio in solutum Grassetti,
"Datio in solutum", in N.sso Dig.it., vol. V, p. 174; Nicolò,
L'adempimento dell'obbligo altrui, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 1224; Léoty, in Rev. trim. droit. civil. 1976, p. 35. Contra Buccisano,
La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1967, p. 148, il quale parla di contratto consensuale, che si perfeziona indipendentemente dalla
traditio. top1
nota2
In tal senso Zaccaria,
La prestazione in luogo dell'adempimento fra novazione e negozio modificativo del rapporto, Milano, 1987, pp. 235 e ss.
top2nota3
Barbero,
Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 607.
top3nota4
E' di questo parere Messineo,
Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 528 e 529.
top4nota5
Questa soluzione non trovava riscontro nel codice del 1865; contro la sua ammissibilità l'Allara,
La prestazione in luogo di adempimento (datio in solutum), Palermo, 1927, p. 243, faceva riferimento alla mancanza di una disposizione di legge. Questo principio non si rinviene neppure nel BGB tedesco, il quale si limita a sancire che il debitore è tenuto alla garanzia come un venditore.
top5nota6
Bianca,
Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 443.
top6nota7
Conforme Cian-Trabucchi,
Commentario breve al codice civile, Padova, 1984, p. 793.
top7Bibliografia
- ALLARA, La prestazione in luogo di adempimento (datio in solutum), Palermo, 1927
- BUCCISANO, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968
- CIAN-TRABUCCHI, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1994
- GRASSETTI, Datio in solutum, N.sso Dig.it., V
- LEOTY, Rev.trim.droit.civil., 1976
- NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980
- ZACCARIA, La prestazione in luogo dell’adempimento: fra novazione e negozio modificativo del rapporto, Milano, 1987
Prassi collegate
- Quesito n. 593-2014/C, Il legato di dazione in pagamento in favore del coniuge separato con addebito, in luogo dell’assegno