L'anstalt




Si è vivamente discusso sul riconoscimento della personalità giuridica nel nostro ordinamento delle anstalten, entità create nell'ordinamento straniero del Liechtenstein. Esse, qualificate secondo il diritto di appartenenza come persone giuridiche, sono connotate da una struttura soggettiva assai peculiare. L'ammissibilità che l'anstalt sia costituita anche da un solo fondatore (questione peraltro risolta anche in passato positivamente ), non appare oggi così macroscopicamente in contraddizione con le regole che presiedono il diritto delle società o i principi generali del nostro ordinamento. Da un lato è intervenuta l'introduzione, in esito all'art. 8 D.Lgs. 88/93, dell'art. 2475 bis cod.civ. , con il quale si è prevista la figura della società a responsabilità limitata unipersonale. Dall'altro è stata riconosciuta l'operatività del trust anche nel nostro Paese dal giorno 1 gennaio 1992 con l'entrata in vigore (a seguito della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ne ha autorizzato la ratifica) della Convenzione internazionale relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, sottoscritta a L'Aja il 01 luglio 1985.

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