Codice Civile art. 2475 bis


RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'.
2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.
(art. così sostituito dall' art.3 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell' unico socio, gli amministratori devono depositare per l' iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l' indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell' unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l' iscrizione nel registro delle imprese.
L' unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro (quindici) trenta (così modificato dall'art. 33 della l. 340/2000) giorni dall' iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2475 bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti