L' arbitraggio nel testamento e nella donazione ( in generale )



Nella donazione e nel testamento vi sono limiti assai più rigidi rispetto a quanto sia dato di osservare in materia contrattuale, quanto all'ammissibilità dell'eterodeterminazione dell'oggetto della disposizione nota1.

Ai sensi dell'art. 778, I comma cod.civ. è infatti nullo il mandato con il quale si attribuisce ad altri la facoltà di determinare l'oggetto della donazione, dovendo invece esser ritenuta valida la donazione di ciò che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante (III comma art. 778 cod.civ. )

Ai sensi degli artt. 631 e 632 cod.civ., per quanto attiene al negozio testamentario, si rinvengono limiti assai più restrittivi rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 1349 cod.civ.. In particolare, non è prevista la possibilità di introdurre una determinazione legata al mero arbitrio del terzo, nè di giungere alla determinazione della figura dell'erede o del legatario, ovvero della quota di eredità. L'art. 631 cod.civ., considera valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate , come pure la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore . Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

La norma prevede, infine, nel caso in cui l'onerato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, che essa venga effettuata con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni .

Note

nota1

La previsione di detti limiti è la naturale conseguenza del carattere personale unanimente riconosciuto ai negozi testamentari e alle donazioni (cfr. Caramazza, Delle successioni testamentarie. Artt.587-712, in Comm. teorico-pratico, dir. da De Martino, Novara, 1982, p.244 e Carnevali, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.II, Torino, 1997, p.443).
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CARNEVALI, Commentario Cendon, II, 1997

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