Errore nella donazione



L'art. 787 cod.civ. conferisce rilevanza all'errore sul motivo della donazione. La norma prevede che l'errore sul motivo (indifferentemente di fatto ovvero di diritto) determini l'impugnabilità della donazione, qualora il motivo stesso risulti dall'atto e sia il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.

Analogamente dispone, per quanto attiene al motivo illecito, l'art. 788 cod.civ. .

Rinviando al tema dell'analisi dell'elemento causale, ciò può essere addotto quale ulteriore riprova della impossibilità di distinguere, nell'ambito del negozio di donazione, la causa dall'intento, dal motivo o dall' intento liberale nota1.

La donazione è dunque un contratto nel quale l'errore non già rileva in base alle regole generali (artt. 1428 , 1429 cod.civ., con particolare riferimento al n.4 di detta ultima norma, che prevede in tema di contratto in genere che l'errore di diritto rilevi a condizione di esser stato la ragione unica o principale, nonchè 1431 cod.civ.), bensì in forza della citata disposizione speciale nota2.

Non occorre dunque far riferimento al criterio della riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente, pur anche se necessita che il motivo risulti dall'atto. Inoltre, anche se è vero che esso deve essere l'unico determinante (e non solo principale come al n.4 del 1429 cod.civ. ), si viene a dare rilevanza alla volizione del donante, oggettivizzata come ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale.

Si noti che è bastevole che il motivo risulti dall'atto e non che sia espresso: occorre cioè che il motivo possa ricavarsi con sufficiente sicurezza dall'atto stesso.

Può invece essere desunta da altri elementi la concreta determinanza del motivo erroneo sulla volontà del disponente. In questo senso, non si può dire che la riconoscibilità sia insita nella risultanza del motivo. Un conto è che il motivo risulti, un altro è che risulti l'errore nota3.

Note

nota1

Spano, L'invalidità delle donazioni, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.243, afferma che "il motivo determinante è il movente psicologico causale dello spirito di liberalità e partecipa alla realistica individuazione o realizzazione dell'interesse contrattuale portando maggiore considerazione dell'elemento soggettivo nell'ambito causale".
top1

nota2

La dottrina sul punto appare concorde. Si vedano Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.874; Spano, cit., p.245.
top2

nota3

Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.654; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.904; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.781.
top3

 

Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • SPANO, L'invalidità delle donazioni, Padova, Successioni e donazioni, 1994

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Errore nella donazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti