Testamento olografo: non sempre l'utilizzo del carattere stampatello invalida la scheda. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 31457 del 5 dicembre 2018)

L'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. chiarisce come l'utilizzo dello stampatello in un testamento olografo non possa essere considerata come causa di invalidità dello stesso a cagione del venir meno del requisito dell'olografia (sub specie della autografia), anche in considerazione del fatto che la legge non ha imposto a tal fine, anche tenuto conto dello speciale rigore formale, l'uso specifico di un determinato stile grafico. in sintesi: un conto è che venga ad essere revocato in dubbio il fatto che la scheda testamentaria sia stata stilata dall'ereditando, altra cosa è che si faccia leva sul mero fatto che egli avesse scritto in stampatello. Nella prima ipotesi lo stampatello potrebbe far presumere la mancanza di genuinità del testamento, introducendo un indizio, da coordinarsi con ulteriori elementi probatori.

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