Cass. Civ., sez. II, n. 26406/2008. Requisiti di validità del testamento olografo e intervento di alterazione del terzo.

Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l'annullamento per carenza dell'olografia opera, in presenza di un intervento di terzi, anche quando vi sia stata l'aggiunta di una sola parola, a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso.


Commento

Non sempre l'intervento di alterazione del testamento ad opera del terzo è tale da determinare l'invalidità della scheda per difetto di olografia. La S.C. pare al riguardo introdurre un duplice requisito:
a) la considerazione della coevità dell'intervento del terzo rispetto al confezionamento dell'atto da parte del testatore;
b) la possibilità o meno di individuare l'originaria e genuina volontà del testatore, depurando il testamento dall'intervento spurio.

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