Olografia ed intervento di "aiuto" nella scritturazione della scheda testamentaria: nullità dell'atto di ultima volontà. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 24882 del 6 novembre 2013)

Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell'autografia, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore, dovendosi dunque dichiarare la nullità laddove l’intervento della "mano guidante" ha interessato non solo la data, unico elemento che configurerebbe l’annullabilità e non la nullità, ma anche la sottoscrizione e l'intero testo della scheda.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il requisito della autografia (che viene a sostanziare l'olografia) va inteso in maniera stretta: non è compatibile con essa l'accompagnamento della mano del testatore che fosse stato "aiutato" da un'altra persona. Nè va interpretato come precedente divergente Cass. civile, sez. II 32/1992 (la quale aveva statuito nel senso della validità del testamento), poichè in tale occasione l'intervento di "sostegno" della mano del testatore si era riverberato unicamente sulla scritturazione della data, elemento la cui mancanza cagiona la mera annullabilità dell'atto di ultima volontà.

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