Cass. Civ., sez.II, n. 5907/2004. L' aiuto materiale di altra persona esclude il requisito dell' autografia del testamento.

Non sussiste il requisito dell' autografia del testamento olografo tutte le volte in cui il testatore, per redigere il testamento abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona, che ne abbia sostenuto e guidato la mano. (Nella specie la relativa eccezione, di nullità della scheda testamentaria, è stata disattesa dai giudici di merito, con pronuncia confermata dal Supremo collegio, sul rilievo che la consulenza grafologica d' ufficio aveva accertato l' autografia del documento e dalle deposizioni testimoniali era emerso che il testamento non era stato vergato da persona diversa dal testatore).

Commento

Viene ribadito l'orientamento in base al quale non può dirsi sussistente il requisito dell'olografia ogniqualvolta il testamento non sia stato redatto di pugno del testatore, come quando la mano di quest'ultimo sia stata guidata da quella di altro soggetto.

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